Statuto Fondazione

 



FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CINEMAO


Allegato "A" al n. 467/428 di rep.

Art. 1 Costituzione
Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo
Settore", d'ora innanzi "CTS" o "Decreto Legislativo") è costituita la
fondazione di partecipazione "CinemaO", di seguito indicata anche come
"Fondazione".
La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo
"Statuto"), dal Codice del Terzo Settore, dal Codice civile e da ogni altra
applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la
"Normativa Applicabile").
A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo
settore, e ad avvenuta iscrizione della Fondazione nell’apposita sezione di
questo, l’acronimo “ETS” o l’indicazione di “ente del Terzo settore”
dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento
dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la
denominazione della Fondazione diventerà quindi “CinemaO ETS”. La
Fondazione dovrà da quel momento utilizzare l’acronimo “ETS” negli atti,
nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.2 Sede e durata
La Fondazione ha sede nel Comune di Milano. L'eventuale variazione della
sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica

statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio di amministrazione e
successiva comunicazione agli uffici competenti.
Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e
all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie,
stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.
La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Art. 3 Scopi e attività di interesse generale
La Fondazione ha lo scopo di promuovere l’immagine in movimento e della
cultura audiovisiva, sostenendo la ricerca artistica, l’innovazione culturale e
l’avanzamento professionale dei soggetti che operano nel settore.
La fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in
via esclusiva o principale, di attività di interesse generale nei seguenti settori
di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo:
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione
della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse
generale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del
paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. f) del Decreto
Legislativo.
La fondazione, per il perseguimento delle finalità sociali e delle attività di
interesse generale, svolge in particolare le seguenti attività:

- ricerca, formazione e produzione culturale legata all’immagine in
movimento e alle tecnologie del cinema e dei media;
- residenze artistiche, laboratori, mostre e progetti di comunità che
promuovono innovazione culturale e sociale sul territorio e nella cultura
audiovisiva;
- collaborazioni con enti di ricerca, scuole, università e istituzioni culturali
per avanzare la conoscenza e la diffusione della cultura audiovisiva;
- gestione e programmazione di spazi dedicati alle persone operanti nelle
comunità artistiche e professionali del cinema e dei media, per promuovere
innovazione e sperimentazione.
Potrà svolgere altresì ogni altra attività che sia conforme alle norme
statutarie e agli scopi istituzionali.

Art. 4 Attività diverse e raccolta fondi
La Fondazione può svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore,
attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché
secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti
definiti con appositi Decreti di competenza dei Ministeri indicati in detta
norma. Tali attività sono individuate con apposita delibera del Consiglio di
Amministrazione. I documenti di bilancio dovranno dare conto del carattere
strumentale e secondario di tali attività diverse.
La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale,
può svolgere attività di raccolta fondi, nelle condizioni e nei limiti di cui
all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello
stesso, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di
natura non corrispettiva, sempre nel pieno rispetto della normativa vigente.
Come Ente del Terzo Settore la Fondazione potrà realizzare attività di
raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante
sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o
servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi
volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e
correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto
previsto dalla legge ed in particolare dalle linee guida adottate con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
La Fondazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli
scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche
attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre
associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
La Fondazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria,
mobiliare o immobiliare, per il miglior raggiungimento dei propri fini.

Art.5 I volontari
I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità della
Fondazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa
in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche
indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La Fondazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o
non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
La Fondazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni
e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché
per la responsabilità civile verso terzi.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno
dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese
effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata,
previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi
forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro
rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o
tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art.6 Fondo di dotazione
Il patrimonio della Fondazione alla data della costituzione ammonta ad Euro
trentamila (30.000,00).

Art. 7 Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività
statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.
Il Patrimonio della Fondazione è composto:
a) dal fondo di dotazione iniziale, di cui fanno parte i beni e denaro conferiti
in sede di costituzione dai fondatori promotori;
b) dai beni mobili e/o immobili che perverranno alla Fondazione dai
successivi conferimenti dei Fondatori Partecipanti nonché da acquisti,
donazioni, legati, successioni, erogazioni e/o altro titolo, acquisiti dalla
Fondazione nonché da contributi di Enti e/o di privati che intendono
destinare espressamente tali contributi a incrementare il patrimonio per il
raggiungimento dei fini propri della Fondazione;
c) dalle eccedenze attive dei bilanci annuali che il Consiglio di
Amministrazione deliberi di destinare a incremento del patrimonio in sede
di approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 8 Fondo di Gestione
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti
risorse economiche:
- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale ex art. 5
Dlgs 117/2017 sopra elencate;
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti
pubblici e privati, destinati all’attuazione degli scopi statutari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che
non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dai
fondatori;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6
D.Lgs 117/2017.
Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell’art. 22 del
Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite,
l’organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l’organo di
controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del
patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento
dell’ente.

Art. 9 Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro
Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,
proventi, entrate comunque denominate, nonché del fondo di gestione, è
utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo
perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal
fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione,
fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, amministratori
o altri componenti degli organi dell’ente, anche nel caso di recesso o di ogni
altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

Art.10 Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può
deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico
affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti,
le norme di cui agli artt. 2447-bis e seguenti del codice civile.

Art.11 Esercizio Finanziario e bilancio
L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni
anno.
I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto
dal D. Lgs. 117/2017. Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di
amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il
consuntivo. Dopo l’approvazione, il Consiglio di amministrazione procede
agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e
strumentale delle attività di cui all’art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi,
nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per
cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la
fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti
necessari.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi
e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di
recesso o di ogni altra ipotesi di sciogli mento individuale del rapporto con
la Fondazione.
Gli utili e gli avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la
realizzazione delle attività istituzionali ai fini del l'esclusivo per seguimento
di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 12 Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in:
• Fondatori promotori
• Fondatori partecipanti
• Aderenti.
Sono Fondatori Promotori coloro che hanno preso parte all'atto costitutivo,
che abbiano o meno contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.
Sono Fondatori Partecipanti le persone fisiche e/o giuridiche pubbliche e/o
private - e gli enti che, condividendo lo scopo e l'oggetto della fondazione,
vogliano partecipare alla vita della stessa e che contribuiscano al Fondo
Patrimoniale, nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio di
Amministrazione stesso.
Sono Aderenti le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private che,
condividendo lo scopo e l'oggetto della Fondazione, contribuiscono alla
realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o
pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche
annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività,
anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni
materiali o immateriali.
Possono essere Fondatori Partecipanti ovvero Aderenti anche le persone
fisiche e/o giuridiche nonché gli Enti pubblici e/o privati o altre Istituzioni
aventi sede e/o residenza all'estero.

Art.13 Esclusione e Recesso
Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la
maggioranza di due terzi l'esclusione dei Fondatori Partecipanti e con la
maggioranza semplice l'esclusione degli Aderenti, per grave e reiterato
inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto tra cui,
in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i
conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre
componenti della Fondazione;
- compimento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i
seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche
stragiudiziali.
I Fondatori, i Partecipanti e gli Aderenti possono in ogni momento recedere
dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle
obbligazioni assunte.
La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la
decisione è stata adottata, deve essere comunicata al Partecipante escluso
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica
certificata o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta
conoscenza.

Art. 14 Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente della Fondazione;
c) il Vice Presidente della Fondazione
d) l’Assemblea di partecipazione
e) il Comitato;
f) l'organo di controllo;
g) il revisore legale dei conti o una società di revisione legale,
obbligatoriamente nominato/a al verificarsi delle condizioni di cui
all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Art. 15 Libri sociali
La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 16 Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da minimo
due a massimo sette componenti.
Ai fondatori promotori spetta la nomina della maggioranza dei componenti
del consiglio di amministrazione, ivi compreso il Presidente del Consiglio di
Amministrazione.
I Fondatori partecipanti e gli Aderenti, qualora presenti, hanno il diritto di
nominare la minoranza dei componenti del consiglio di amministrazione.
Il Presidente è componente di diritto del Consiglio di Amministrazione. I
Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute, di regola, presso
la sede legale. Le riunioni possono svolgersi anche con gli intervenuti
dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati via audio, o via
audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo  collegiale e i
principi di buona fede. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al presidente del Consiglio di Amministrazione di accertare
inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare
lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della
votazione;
b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle
presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti
all'adunanza in quel luogo;
c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli
eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla
discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del
giorno;
La riunione si ritiene svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il
soggetto verbalizzante.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione della Fondazione. In particolare provvede a:
1) deliberare entro il 30 giugno di ogni anno il consuntivo annuale;
2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e
lasciti, nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione
degli stessi, ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al
presente statuto;
3) determinare i criteri di ammissione dei Fondatori Partecipanti e degli
Aderenti;
4) individuare le aree di attività della Fondazione;
5) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione ad altre Fondazioni
e/o associazioni o istituzioni con finalità analoghe;
6) eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione a maggioranza
assoluta;
7) nominare l'organo di Controllo e l’organo di revisione legale, qualora
obbligatorio;
8) votare per il rinnovo dei propri membri, alla scadenza e con le modalità
previste nel presente articolo;
9) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei
membri, le modifiche dello statuto;
10) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di
delega, fissandone le attribuzioni;
11) deliberare l'assunzione di personale dipendente, disciplinando i rapporti
di lavoro nel rispetto della normativa generale e di settore;
12) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei
membri, lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi
del presente statuto;
13) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto.
Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà
istituire un Comitato Esecutivo composto da tre membri tra cui il Presidente
e il Vice Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria
amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione potrà funzionare, per gli atti urgenti e non
differibili che si rendano necessari nel periodo tra la cessazione dalla carica
di uno o più componenti e la loro sostituzione, anche con un numero ridotto
di membri.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, almeno due volte
l'anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta
richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti. L'ordine del giorno è
fissato dal Presidente, anche su proposta dei Consiglieri; nel caso di
convocazione su richiesta dei consiglieri, l'ordine del giorno dovrà contenere
gli argomenti oggetto della richiesta stessa e la riunione dovrà tenersi entro
quindici giorni.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente a mezzo telefax,
e-mail o altro, purché sussista prova dell'avvenuta ricezione, con almeno tre
giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore
prima.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il
luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della
seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno
della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza
della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la
riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché sia
presente la maggioranza dei Fondatori Promotori.
È ammessa la facoltà di farsi rappresentare al Consiglio di Amministrazione
da altro consigliere mediante delega scritta. Ogni Consigliere non può
rappresentare più di un altro Consigliere, oltre a sé stesso. Sarà possibile
l'intervento al Consiglio di Amministrazione anche mediante mezzi di
telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via
elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente il
Consiglio che partecipa e vota.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei
consiglieri presenti, salvo i diversi quorum stabiliti dal presente statuto.
Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario verbalizzante, di volta in volta nominato a inizio di seduta,
steso su un apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo
libro delle società per azioni.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche in assenza
delle formalità prescritte, qualora siano presenti tutti i componenti del
Consiglio stesso.
All'atto della nomina può essere prevista la corresponsione agli
amministratori di un compenso individuale proporzionato all'attività svolta,
alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, che non dovrà mai
superiore a quello previsto in Enti che operano nei medesimi e analoghi
settori e condizioni, fatto salvo - in ogni caso - il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello
svolgimento della carica di amministratore.
Il Consiglio di Amministrazione elabora, laddove richiesto ai sensi del l'art.
14 del D.Lgs 117/2017, il bilancio sociale.

Art. 17 Presidente
Il Presidente sarà nominato per la durata di tre anni dai Fondatori riuniti
all'uopo in assemblea avendo riguardo a sceglierlo tra personalità di spicco
nel settore della cultura o, in via subordinata, sarà nominato dal Consiglio di
Amministrazione con lo stesso criterio.
Il presidente della fondazione, che è anche presidente del Consiglio di
amministrazione, in mancanza di nomina da parte dei Fondatori, è eletto dal
consiglio di amministrazione tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo
mandato coincide con quello del Consiglio. Il presidente rappresenta
legalmente la fondazione nei confronti di terzi e in giudizio, nonché la firma
sociale è delegata al Presidente del consiglio di Amministrazione.
Il presidente:
- Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione;
- Svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali
organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività
compiuta;
- Gode dei più ampi poteri affinché possa compiere qualsiasi
dichiarazione e/o atto utile e/o necessario per il completo
espletamento dell’incarico conferitogli, delle attività e degli impegni
della Fondazione;
- Opera per la gestione finanziaria ed economica della Fondazione in
Italia e all’estero, tra queste attività si elencano a titolo
esemplificativo e non esaustivo l’apertura di nuovi conti correnti,
richiesta fidi, fidejussioni bancarie;
- Può all’uopo stipulare atti RTI, procedere alla costituzione di una
nuova società o altri veicoli legali, secondo le forme e le modalità che
il Presidente riterrà più opportune, al fine di provvedere alla migliore
gestione delle commesse e dei progetti aggiudicati;
- Può conferire procura speciale al Direttore o a terzi per
l’espletamento della gestione delle commesse;
- Assolve ed esercita le funzioni di Socio unico nelle società partecipate
dalla Fondazione.
Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza,
sottoponendoli a delibera del Consiglio di amministrazione nella seduta
successiva e comunque entro trenta giorni.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un
Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per
sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di
alcun compenso aggiuntivo.

Art.18 Assemblea di partecipazione
Qualora siano ammessi Fondatori partecipanti e/o Aderenti, è istituita
l'Assemblea di partecipazione, costituita da tutti i partecipanti, la quale si
riunisce almeno una volta l'anno.
L'assemblea di partecipazione formula pareri consultivi e proposte sulle
attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da
delinearsi.
L'assemblea di partecipazione è convocata dal presidente del consiglio di
amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei
suoi membri. Ai fini della convocazione e del regolare svolgimento delle
riunioni dell'assemblea di partecipazione si osserva quanto previsto per le
riunioni del consiglio di amministrazione.

Art.18-bis Comitato
Fanno parte del Comitato tutti i membri della Fondazione.
Il Comitato è presieduto dal Presidente della Fondazione e svolge funzioni
consultive, attraverso l'approvazione di pareri e proposte.
Il Comitato viene convocato almeno una volta all'anno dal Presidente della
Fondazione. Esso viene, inoltre, convocato quando lo richieda la
maggioranza dei suoi componenti.

Art. 19 Organo di controllo
L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
L'Organo di controllo potrà essere collegiale o monocratico. Se collegiale
l'organo di controllo sarà costituito da tre membri effettivi e due supplenti.
Se monocratico da un membro effettivo ed uno supplente. Si applica l'art. 30
del D.lgs. 117/2017.
L'Organo di Controllo, se monocratico, è scelto tra i revisori legali iscritti
nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 2397, comma 2, del codice civile,
Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere
posseduti da almeno uno dei componenti.
L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con il
Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio
consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.
L'Organo di Controllo è rieleggibile. Ad esso si applica l'articolo 2399 del
codice civile.
L'Organo di controllo:
a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione;
b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
c) esercita il controllo contabile;
d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni
di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
e) attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle
linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale
bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
f) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e
dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di
esercizio.
All'atto della nomina il Consiglio di Amministrazione determina il
compenso annuale spettante alle componenti dell'Organo di Controllo.

Art. 20 Revisione legale
Il soggetto incaricato della revisione legale è nominato quando obbligatorio
ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L’incarico
della revisione legale può essere attribuito, con decisione del Consiglio di
Amministrazione, all’Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi
membri siano revisori legali iscritti nell’apposito registro. In alternativa,
l’incarico della revisione legale è attribuito, con decisione del Consiglio di
Amministrazione, ad uno o più revisori legali o una società di revisione
legale iscritti nell'apposito registro. Il soggetto a cui è attribuito l’incarico
della revisione legale resta in carica sino all’approvazione del bilancio
consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e può essere
riconfermato.
I componenti dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare
le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire
altre cariche all'interno della Fondazione.

Art. 21 Regolamenti interni
Il Consiglio di Amministrazione potrà predisporre e deliberare regolamenti
interni, che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della
Fondazione.

Art. 22 Advisory Board
La Fondazione può avvalersi del supporto di un Advisory Board, organo
consultivo composto da personalità di spicco con esperienze professionali,
artistiche o culturali di rilevanza.
L’advisory board è composto da un minimo di tre membri, nominati dal
Consiglio di Amministrazione e dura in carica un anno, rinnovabile.
Sono compiti dell’Advisory Board: fornire consulenza strategica, stimoli e
prospettive innovative a supporto della missione e delle attività della
Fondazione.

Art. 23 Comitato Strategico
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha la facoltà di nominare
un Comitato strategico, organo consultivo composto da minimo tre membri,
nominati dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica un anno,
rinnovabile.
Il Comitato Strategico supporta la Fondazione nello sviluppo di strategie di
fundraising e nella definizione di modelli di sostenibilità finanziaria.
Fornisce indicazioni operative per rafforzare la capacità della Fondazione di
attrarre risorse e consolidare partnership con il settore pubblico, privato e
filantropico.

Art. 24 Comitato Artistico
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha la facoltà di nominare
un Comitato artistico, organo consultivo composto da minimo tre membri,
nominati dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica un anno,
rinnovabile.
Il Comitato Artistico ha il compito di supervisionare la qualità dell’approccio
curatoriale adottato dalla Fondazione, supportando la ricerca e la selezione
degli artisti coinvolti nei programmi. Contribuisce inoltre all’identificazione
dei principali trend e processi di innovazione culturale a livello nazionale e
internazionale.

Art. 25 Comitato Editoriale
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha la facoltà di nominare
un Comitato Editoriale, organo consultivo composto da minimo tre membri,
nominati dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica un anno,
rinnovabile.
Il Comitato Editoriale si occupa della definizione e sviluppo dei contenuti
editoriali della Fondazione, del rafforzamento delle relazioni con il settore
culturale e creativo, nonché dell’individuazione delle principali sfide del
settore. Promuove inoltre il coinvolgimento di voci autorevoli in grado di
supportare la comunità della Fondazione attraverso contenuti, riflessioni e
visioni strategiche.

Art.26 Scioglimento
In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa,
con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione, che ne nomina il
liquidatore, il patrimonio residuo della Fondazione verrà devoluto, previo
parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1 del decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, e salva diversa
destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le
disposizioni deliberate dall'organo amministrativo con la maggioranza dei
due terzi o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto
previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.
Art. 27
Clausola di Rinvio

La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del
Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione
e della disciplina vigente.
L’organo amministrativo può deliberare l’eventuale regolamento di
esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più
particolari.
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla
disciplina vigente in materia.


CinemaO ETS (98008090155)
Via Luigi Cirenei 6A, 20128 Milano

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